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(DL) INFORTUNIO IN ITINERE: NESSUN RISARCIMENTO A CHI PREFERISCE IL MEZZO PRIVATO ALL’AUTOBUS (Cass., 07.03.2008 n. 6211)

L’infortunio in itinere occorso al lavoratore che abbia liberamente scelto di raggiungere il luogo di lavoro utilizzando il mezzo privato invece che quello pubblico non è indennizzabile. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6211 del 7 marzo 2008.

Il caso di specie riguardava il ricorso presentato da un dirigente medico avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, la quale aveva respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dell’infortunio in itinere occorso al medesimo mentre si stava recando al lavoro a bordo del proprio motociclo. I giudici della Corte di Appello avevano rigettato la richiesta di indennizzo spiegando come l’infortunio in itinere fosse da ritenersi risarcibile solo se accaduto sulla strada ordinariamente seguita per recarsi al lavoro e solo nel caso in cui al lavoratore fosse risultato necessario utilizzare il mezzo privato invece che quello pubblico. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il medico.

La Corte di Cassazione ha risolto la controversia respingendo il ricorso spiegando come l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso con l’utilizzo di mezzo privato sia condizionata alla necessità di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante i mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto.

MG

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