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(DLG) SULLE MANSIONI DI CAPOSERVIZIO (Trib. Roma, sentenza del 14 gennaio 2008)

Nella fattispecie in esame, una giornalista pubblicista aveva proposto ricorso avanti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver svolto, nonostante la qualifica di corrispondente ex art. 12 CNLG, mansioni di capo servizio e di essere stata preposta ad una vera e propria struttura redazionale composta da almeno tre collaboratori fissi in quanto addetti a determinati settori informativi e con l’incarico di provvedere stabilmente alla relativa copertura mediante articoli e servizi e con assoggettamento alle direttive della ricorrente, la quale organizzava il loro lavoro ma redigeva, altresì, articoli e provvedeva alla titolazione ed impostazione della pagina attenendosi alle disposizioni dei responsabili della redazione.

Prima di entrare nel merito della questione, il Giudice capitolino sottolinea come il caposervizio, sulla base della declaratoria contrattuale, debba essere identificato con la figura di redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive oppure anche con il giornalista professionista al quale sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale.

Il Tribunale di Roma, ha negato alla ricorrente il trattamento economico e normativo del caposervizio sulla base della impossibilità di qualificare l’attività della medesima come attività di redattore. Tutto ciò, sulla base delle seguenti emergenze probatorie rassegnate:
- la ricorrente non faceva parte di una redazione decentrata né partecipava alle riunioni della redazione centrale;
- non era iscritta all’elenco dei giornalisti professionisti;
- si occupava soltanto di notizie di cronaca locale o non anche italiane od estere di carattere generale;
- la ricorrente elaborava notizie, servizi ed inchieste secondo le direttive impartitegli dalla redazione, senza la responsabilità della scelta delle notizie da pubblicare, della titolazione e della preparazione dei c.d. menabò;
- non era possibile ritenere che la ricorrente avesse alle proprie dipendenze altri redattori o collaboratori fissi.

MG

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