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(A)APPALTI: NUOVO REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE GENERALIZZATO (D.L. n. 97/2008)

Il recente Dl 3 giugno 2008, n. 97, all’art. 3, ha previsto l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 della legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) e del regolamento adottato con Dm Economia n. 74/2008. Sulla base della disciplina abrogata era prevista, nel caso di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, la regola della responsabilità solidale tra committente e appaltatore rispetto a tutti i crediti insorgenti verso i terzi in ragione delle prestazioni di lavoro rese nell’ambito del contratto.
Tale regime di responsabilità tuttavia, non era sempre applicabile in quanto, in forza dell’articolo 35, commi 29 e 30, della legge 248/2006, tale responsabilità era esclusa per l’appaltatore nel caso in cui lo stesso avesse verificato (chiedendo la documentazione prevista dal Dm 74/2008) il corretto adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi. La principale conseguenza dell’abrogazione di questi commi sta proprio nel far venire meno tale potenziale meccanismo di esonero e nel generalizzare quindi la regola della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. L’appaltatore risponde quindi, ad oggi, senza alcuna delimitazione temporale ma entro il limite complessivo della fornitura.
Con l’abrogazione, inoltre, dei commi 32, 33 e 34 dello stesso art. 35 l. 248/2006, vengono meno anche le responsabilità precedentemente previste in capo al committente. Egli infatti non è più responsabile solidalmente con l’appaltatore per quanto concernente i debiti fiscali derivanti dalle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire il contratto (responsabilità originariamente prevista per un periodo di due anni dalla fine del contratto e non soggetta a limiti quantitativi), ed inoltre lo stesso non risulta più soggetto all’onere di verifica del corretto adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi connessi alle prestazioni di lavoro: il committente risulta così completamente estraneo ai meccanismi di controllo del decreto Bersani, con evidente semplificazione del precedente complesso sistema di obblighi di controllo a catena. Di conseguenza, la sanzione amministrativa (da euro 5.000 a euro 200.000) precedentemente applicabile al committente che non avesse verificato che gli adempimenti connessi con l’effettuazione e il versamento di ritenute e contributi fossero stati correttamente eseguiti, è ora abrogata.
E’ da sottolineare che, non essendo stata abrogato il comma 28 della legge 248/2006, resta quindi in vigore l’obbligo solidale fra appaltatore e subappaltatore relativamente all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti del subappaltatore.
In forza dell’art. 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, resta inoltre in vigore l’obbligazione solidale fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori relativo alla corresponsione, ai lavoratori impegnati nell’appalto, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. Risulta invece abrogato tale obbligo relativamente alle ritenute fiscali, a causa dell’abrogazione del comma 34 dell’art. 35, legge 248/2006.

AM

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