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(DS) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA E ONERE PROBATORIO (Cass. S.U., 11.01.2008 n. 577)

Con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi su aspetti controversi e questioni di particolare importanza in materia di responsabilità medica.

Nella specie, i diversi punti presi in esame dalle Sezioni Unite riguardano:
- la qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente;
- la ripartizione dell’onere probatorio;
- la prova del nesso di causalità.

Nella nuova prospettiva, tendente a favorire il paziente che agisce per essere risarcito, devono essere la struttura sanitaria ed il medico a dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della loro attività.

Configurandosi una “responsabilità contrattuale della struttura sanitaria” e di una “responsabilità professionale da contratto sociale del medico” il paziente danneggiato “deve limitarsi a provare il contratto (o il contratto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato”.

Competerà, pertanto, alla struttura sanitaria e/o al medico “dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

MG

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