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(DL)ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO OVE INTIMATO ALLORQUANDO TRASCORSO RILEVANTE PERIODO DALLA RIPRESA DEL LAVORO (Cass., sez. lav., sentenza del 23 gennaio 2008 n. 1438)

La circostanza che il dipendente avesse lavorato per ben quattro mesi dopo avere superato il periodo di comporto, oltre ad avere successivamente goduto di congedo parentale, rende illegittimo il licenziamento all’ uopo, ma tardivamente, intimato dal datore di lavoro.

In tali fattispecie il decorso del tempo assume quindi valore decisivo al fine di decodificare la sussistenza o meno della volontà di recedere dal contratto di lavoro. Ed infatti il dilatarsi dell’ intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la data di intimazione del licenziamento così motivato, evidenziano l’ incompatibilità della determinazione rescissoria. Una valutazione comunque complessiva che, per argomentazione del collegio di legittimità, deve per un verso contemperare le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale con quelle dell’impresa ad effettuare i necessari controlli sul numero delle assenze del primo.

DG

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