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(DPE) TRUFFA E FALSO IDEOLOGICO PER INESISTENTE SINTOMATOLOGIA LAMENTATA DAL LAVORATORE E RIPORTATA IN CERTIFICATO MEDICO (Cass. penale, sentenza 11 gennaio 2008 n. 1402)

Il lavoratore che abbia dichiarato, contrariamente al vero, inesistenti sintomi di una patologia (nel caso di specie lombalgia acuta) - tali da indurre i medici a rilasciare false attestazioni di inabilità al lavoro - è responsabile del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640 cpv n. 1 cod. pen.) e di induzione a commettere falsità ideologica (artt. 48 e 481 cod. pen.).
Questa in estrema sintesi il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, che tra l'altro ha all'uopo affermato l'inutilità della consulenza tecnica d'ufficio attesa la acclarata presenza del dipendente in luoghi di vacanza, dove si dedicava ad attività del tutto incompatibili con l'asserito stato di malattia o con la necessità di cure termali-fisioterapiche.

DG

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