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(DLPI)SE UN BANDO DI CONCORSO PREVEDE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IL LAVORATORE COLLOCATO IN POSIZIONE UTILE HA DIRITTO ALL’ASSUNZIONE (Cassazione Sezione Lavoro n. 27126 del 21 dicembre 2007)

Nel caso di specie la Regione Basilicata aveva indetto un concorso di selezione per progressione verticale a sedici posti di categoria D1, di cui otto per il profilo D1A. Nel bando è stato specificato che la graduatoria dei partecipanti avrebbe avuto la durata di dodici mesi dalla pubblicazione e sarebbe stata utilizzata per la copertura di posti eventualmente resisi vacanti.

Amedeo R. ha partecipato al concorso per gli otto posti di categoria D1A e si è classificato nono nella graduatoria pubblicata il 10 novembre 2000. Successivamente, pur essendosi resi disponibili posti nella categoria D1A, in aggiunta agli otto già assegnati, la Regione non ha utilizzato la graduatoria del concorso e quindi non ha provveduto mediante “scorrimento” ad inquadrare Amedeo R. in tale categoria. Anzi, essa ha indetto un altro concorso per la copertura dei posti vacanti. Amedeo R. ha chiesto, in via d’urgenza, al Tribunale di Potenza, di ordinare alla Regione Basilicata di attribuirgli l’inquadramento in D1A per “scorrimento”, come previsto dal bando di concorso. Il ricorso, rigettato in prima istanza, è stato accolto in sede di reclamo. Amedeo R. ha quindi promosso, davanti allo stesso Tribunale, il giudizio di merito per ottenere il riconoscimento con sentenza il suo diritto alla progressione in carriera, con ogni relativa conseguenza economica. La Regione si è difesa sostenendo l’inapplicabilità dello scorrimento. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Potenza ha confermato questa decisione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Potenza per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La Corte territoriale – ha affermato la Cassazione – ha dato corretta applicazione all’istituto dello “scorrimento” che consente ai candidati idonei di divenire vincitori, sempre che, per specifica disposizione del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data. L’utilizzazione delle graduatorie anche oltre i posti prefissati nella singola procedura concorsuale – ha osservato la Suprema Corte – risponde a finalità e ad esigenze che non sono correlate all’interesse del singolo (l’idoneo) alla copertura effettiva del posto, ma che rispondono all’interesse pubblico di procedere ad assunzioni, in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico che l’amministrazione decida di coprire, avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso piuttosto che procedere all’avvio di un nuovo (costoso e più lungo) procedimento concorsuale: le numerose disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell’efficacia delle graduatorie di concorso per un certo tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa, sono preordinate, in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ad offrire uno strumento che consenta di individuare immediatamente il soggetto da assumere, rispettando nel contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso. L’istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l’apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto: ma, una volta assunta, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.


MG

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