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(DCO) FUMO E PATOLOGIE. DIFETTO DI NESSO EZIOLOGICO (Tribunale di Roma. Sez. II civile, sentenza del 05.12.2007 n. 23877)

Per una recente decisione del Tribunale di Roma (Tribunale Roma, sez. II civile del 05.12.2007 n° 23877) non sussisterebbe un nesso eziologico tra chi produce e distribuisce sigarette – attività non rientrante tra quelle ritenute pericolose ex art. 2050 c.c. - rispetto alle patologie legate al fumo. Del pari non sarebbe scientificamente provata la circostanza che il fumo annulli la volontà .
I giudici hanno ritenuto come fosse da considerare che la causa da sola sufficiente a determinare l'evento e' soltanto quella che può essere considerata del tutto indipendente dalla causa antecedente e non anche quella che abbia generato una situazione di interdipendenza per la quale, se fosse mancata la causa preesistente, quella sopravvenuta non avrebbe potuto determinare l'evento (qualora, poi, non fosse ravvisabile una causa indipendente nei termini sopra evidenziati deve applicarsi la regola della equivalenza delle cause concorrenti di cui al primo comma dell'articolo citato con le relative conseguenze anche con riferimento ad un'eventuale concorso di colpa come contemplato dall'art 3227, comma 1 c.c.).
Nel caso di specie, proprio il comportamento del dante causa degli attori è stato ritenuto in quanto tale sufficiente a determinare l'evento e ciò alla luce delle regole generali in tema di nesso di causalità poste dall'art. 41, comma 2, del codice penale applicabili anche in diritto civile. Ed, infatti, una volta rilevato che l'A. aveva utilizzato il prodotto essendo stato pienamente consapevole della potenzialità dannosa del fumo da sigaretta nonché del fatto che l'assunzione del fumo in maniera ripetuta e costante avrebbe potuto provocare una sorta di dipendenza, è da ritenere che tra la produzione e distribuzione delle sigarette e l'evento dannoso (carcinoma che ha determinato il decesso) si è inserito un fattore assolutamente determinante costituito dal comportamento reiterato, protrattosi per quattro decenni, dello stesso danneggiato e rispetto al quale la vendita del prodotto, pur costituendo un fatto antecedente oggettivamente ricollegabile sul evento, è risultato privo del necessario nesso di causalità immediata e difetta.
DG
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