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RISARCIBILE SOLO IL PERIODO CHE ECCEDE LA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (Cass., sez. I civile, sentenza del 3 gennaio 2008 n. 14)

Con la sentenza 14/2008 la Cassazione, nell’interpretazione della disciplina dell’istituto dell’equa riparazione, introdotto dalla legge 89 del 2001, ha risolto due questioni di notevole rilievo, ai fini dell’individuazione del quantum debeatur.

Nel calcolo del danno non patrimoniale spettante alla parte privata, vittima dell’ingiusto processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso, essendo vincolante, per il giudice nazionale, il comma 3, lettera a, dell’articolo 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è calcolabile solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.

Con la sentenza in commento la Corte conferma che i parametri base del danno da equa riparazione sono liquidabili in modo elastico nella fascia compresa tra euro 1.500,00 e euro 1.000,00 ad anno di durata irragionevole.

Inoltre, il limite di euro 1.500,00 ad anno può essere superato nelle cause di lavoro, previdenziali, pensionistiche, nelle cause fallimentari, nonché nelle cause relative allo stato di famiglia. La violazione del termine di durata ragionevole del processo giustifica in tali materie la liquidazione del parametro di euro 2.000,00 ad anno.

MG

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