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(DUE) STRAORDINARI: NO ALLA DISPARITA’ DI PAGAMENTO TRA LAVORATORI A TEMPO PIENO E PARZIALE (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, causa C-300/06)
La questione che ha portato alla pronuncia comunitaria riguarda una insegnante tedesca la quale, in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale, avendo effettuato delle ore di straordinario, si è vista corrispondere per queste una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista per le stesse ore fatte dai suoi colleghi occupati a tempo pieno.
Ciò che dunque ha contestato la lavoratrice tedesca è il fatto di aver percepito una retribuzione per le ore di straordinario effettuate inferiore rispetto a quella che avrebbe avuto se queste ore fossero state ricondotte a un rapporto a tempo pieno.
Il giudice nazionale, quindi, ha sottoposto una questione pregiudiziale al giudice comunitario, chiedendo in particolare di sapere se la descritta disciplina tedesca è in contrasto con il dettato comunitario laddove appunto prevede che i dipendenti a tempo parziale siano retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale e nei limiti del numero di ore cui è tenuto un dipendente a tempo pieno nell’ambito del suo orario, con particolare riguardo al caso in cui i dipendenti che usufruiscono del tempo parziale siano donne.
Questo il monito che giunge dalla Corte di giustizia con la sentenza 300/06:
uno Stato membro la cui disciplina nazionale prevede che i lavoratori a tempo parziale ricevano una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori a tempo pieno per lo stesso numero di ore effettuate pone in essere una regola contraria al principio della parità delle retribuzioni. Può anche concretarsi una discriminazione fondata sul sesso qualora detta disciplina danneggi soprattutto lavoratori di sesso femminile e non sia obiettivamente giustificata.
MG
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