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(DAM) – SOTTO LA LENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE LE COMPETENZE STATO-REGIONI NEGLI APPALTI (Corte Costituzionale, sentenza del 23 novembre 2007 n. 401)
Il punto controverso del riparto delle competenze in materia di contratti pubblici trae origine dal fatto che il nuovo articolo 117 della Costituzione, frutto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non menziona la materia dei contratti pubblici (e neanche quella dei lavori pubblici) né nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato né in quello della potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.
Ciò rappresenta un elemento di novità se si considera che, invece, l’originario testo dell’articolo 117 della Costituzione, precedente la legge costituzionale n. 3 del 2001, includeva i “lavori pubblici di interesse regionale” tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.
I compilatori del codice, preso atto che per i contratti pubblici la Costituzione non ha tracciato un confine espresso tra competenze statali e regionali, si sono trovati di fronte al dubbio se redigere una norma in bianco o una norma di dettaglio che si facesse carico di indicare la legislazione statale esclusiva o regionale concorrente applicabile ai singoli istituti rientranti nella contrattualistica pubblica.
Orbene, l’articolo 4 comma 1 del codice prescrive che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
Il comma 2 ritaglia cinque ambiti di potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.
Il comma 3 fissa invece i numerosi ambiti di potestà esclusiva statale.
Con la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha definito i giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale da cinque regioni e dalla provincia autonoma di Trento nei confronti del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006: il Codice dei contratti pubblici, reputato lesivo della competenza legislativa loro attribuita dall’articolo 117 della Costituzione.
La Corte, respingendo la quasi totalità delle numerose censure proposte ha statuito nel complesso la legittimità costituzionale del codice dei contratti pubblici.
MG
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