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08

(DPE) – SI AL SEQUESTRO PREVENTIVO DI PUBBLICAZIONI CONTENENTI MESSAGGI CONTRARI AL BUON COSTUME (Cass., sez. III penale, sentenza del 24 ottobre 2007 n. 39354)

Sono sequestrabili le riviste e i relativi siti internet ove sono pubblicati annunci di prestazioni sessuali, con foto e inserzioni “particolari”? oppure il vincolo reale viola l’ambito di garanzia riservato dall’articolo 21 della Costituzione alla libertà di stampa?

L’interrogativo trova oggi un responso positivo da parte della Corte di Cassazione che, con la sentenza 39354/2007, torna sull’annosa problematica del giusto equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero da un lato, e tutela del buon costume e del pudore sessuale dall’altro.

La Corte, adita in fase cautelare su ricorso del Pm, ha statuito come occorra distinguere le manifestazioni del pensiero propriamente intese, come tali regolate e protette in effetti dall’articolo 21 della Costituzione, da ipotesi – come quello di specie – di mera veicolazione di un messaggio pubblicitario in sé illecito perché contrario al pudore e al buon costume.

Questo il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità:
“In tema di sequestro di giornali ed altre pubblicazioni, la tutela riservata dall’articolo 21 della Costituzione alla libertà di stampa non si estende alla “stampa” o allo “stampato” quale semplice veicolo del messaggio pubblicitario che, in quanto tale, non è inquadrabile nel diritto costituzionalmente garantito, ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sé ed è costituzionalmente vietato nel caso di pubblicazioni a stampa contrarie a buon costume”.

MG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.