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(DPE) - DOVERE DI ASTENSIONE DEL PM IN PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSI (Cass. penale, Sez. Unite, sentenza del 11 dicembre 2007 n. 2585)
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con pronuncia n. 2585 del 11.12.2007 sono intervenute nel rileggere l’ art. 52 c.p.p. con un intervento non di poco conto nel senso della trasparenza e terzietà del giudice. Ed infatti, recita la citata norma come il magistrato del pubblico ministero nell’ esercizio della propria attività di parte pubblica, ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
Orbene in ordine ad una tale possibilità, lasciata alla determinazione del magistrato, i giudici di legittimità hanno ritenuto che quest’ ultimo, ove esistenti situazioni oggettivamente tali da far ipotizzare che il suo comportamento venga ispirato a finalità di soddisfacimento di interessi personali, debba e non possa, sia per ragioni deontologiche che disciplinari, presentare istanza di astensione ai sensi dell’ art. 52 c.p.p.
DG
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