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(DAM) – L’ATTO VA ANNULLATO IN VIA DI AUTOTUTELA SE CONTRARIO AI REGOLAMENTI COMUNITARI (Tar Sicilia, sede di Palermo, sez. II, sentenza del 28 settembre 2007, n. 2049)
Provvedimenti amministrativi illegittimi contrastanti con norme regolamentari comunitarie. Questo l’argomento che il Tar di Palermo affronta con la sentenza 2049/2007, ponendo in evidenza il carattere doveroso che nel caso specifico assume il potere di riesame della pubblica amministrazione e il conseguente annullamento d’ufficio in autotutela.
Ed, invero, l’ordinamento riconosce alle amministrazioni pubbliche la potestà di autotutela cioè la possibilità di risolvere un conflitto attuale o potenziale di interessi e di valutare la legittimità dei propri atti prescindendo da una pronuncia giurisdizionale.
Alla luce di ciò, il Tar di Palermo afferma:
“E’ doveroso e non solo legittimo, in virtù del principio di cooperazione, l’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo contrastante con una decisione vincolante della Commissione europea e con una norma comunitaria direttamente applicabile (nella specie: di un regolamento)”.
La pronuncia in esame svolge, poi, alcune sintetiche ma interessanti considerazioni in tema di responsabilità conseguente all’affidamento che il cittadino abbia risposto sul precedente comportamento della pubblica amministrazione, concludendo in tal senso: “se l’organo amministrativo era ben consapevole dei profili di illegittimità comunitaria dell’atto annullato in autotutela e sul quale il privato ha riposto affidamento, il suo comportamento è chiaramente contrario al canone della buona fede”.
MG
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