Gen

12

08

(DCO) VIA LIBERA DEL SENATO ALLA CLASS ACTION (art. 53-bis Legge Finanziaria)

Arriva anche in Italia la class action, cioè la possibilità per i consumatori di partecipare a cause collettive contro società fornitrici di beni o servizi.
La Finanziaria ha infatti approvato l’emendamento che introduce la “disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori”.
Le nuove misure entreranno in vigore trasmessi sei mesi dall’approvazione della Legge Finanziaria.
La nuova norma, che disciplina anche il procedimento da seguire, prevede l’attivazione della class action per ottenere rimborsi legati a contratti con clausole prestampate, a pratiche commerciali illecite o a comportamenti anticoncorrenziali da parte di società fornitrici di beni o servizi.
Dai farmaci pericolosi ai viaggi truffa, dagli illeciti finanziari ai danneggiamenti ambientali: sono molte le circostanze che, riguardando una pluralità di cittadini, potranno rientrare nella fattispecie della “class action”.
Misure specifiche sono poi previste per i contratti stipulati tramite telefono, oppure on line via internet: se il contratto è collegato ad un messaggio pubblicitario ingannevole rende nulli tutti i contratti nei confronti di tutti i consumatori o utenti durante il periodo di diffusione del messaggio.
La class action potrà essere attuata dalle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU) ma anche da parte di associazioni di “consumatori, investitori e altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati”. Su questo punto è previsto un passaggio parlamentare nelle commissioni parlamentari competenti. La platea dei soggetti legittimati a ricorrere sarà così più ampia.
L’avvio della causa collettiva ha subito effetti: interrompe le prescrizioni delle altre cause avviate dai consumatori, magari singolarmente. Sono quindi previsti vari passaggi. Il primo è la decisione del giudice, che dovrà solo stabilire se l’impresa va condannata. Fisserà però anche le modalità per stabilire gli importi dovuti e la procedura per attribuire il rimborso ad ogni singolo cittadino. Dalla causa collettiva si passa quindi a stabilire rimborsi individuali: questo passaggio sarà gestito da una Camera di conciliazione che dovrà essere costituita presso il tribunale che si occupa della causa. In questa fase parteciperanno in modo paritario i difensori di coloro che hanno proposto l’azione di gruppo e la società chiamata a rispondere del proprio comportamento. Durante questa procedura i cittadini possono anche ricorrere singolarmente e, nel caso si ritengano non soddisfatti dall’accordo raggiunto, possono anche decidere di proseguire l’azione giudiziaria. Sono infine previste modalità per pubblicizzare la sentenza di condanna e l’accordo raggiunto nella successiva transazione. Un’ultima misura serve ad evitare che i costi ricadano sui consumatori. La parcella degli avvocati dei ricorrenti sarà pagata dalla società condannata, anche se solo parzialmente. L’importo dovuto non dovrà però superare il 10 per cento del valore collettivo del risarcimento.


MG
Si segnala che l’emendamento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.