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(A) LA LEGGE SULE DIMISSIONI VOLONTARIE (Legge 17 ottobre 2007, n. 188)
Il 23 u.s. è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2007, n. 188 che regolamenta la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e di quello riconducibile a fattispecie autonome.
La legge, composta da un articolo unico, rende viziate da nullità le dimissioni presentate su modulistica difforme da quella prevista da uno specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
A tale decreto ministeriale è subordinata l’efficacia del provvedimento legislativo in ragione della coniazione del modello.
La legge fornisce tuttavia le prime indicazioni sulle relative caratteristiche. Esso dovrà, infatti, in ogni caso, riportare:
- un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- la data di emissione;
- Nonché gli spazi da compilare a cura del lavoratore firmatario, destinati all’identificazione di quest’ultimo, del datore o del committente, della tipologia di contratto oggetto della risoluzione, della data della stipulazione del contratto medesimo e di ogni altro elemento utile.
Al decreto sono altresì affidati i compiti di individuare le modalità per evitarne eventuali contraffazioni o falsificazioni.
Il modello potrà essere gratuitamente reperito, oltre che presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli uffici comunali ed i Centri per l’Impiego, sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con modalità dettate dall’emanando decreto che consentano di garantire contemporaneamente la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l’individuazione della data di emissione, ai fini della verifica del termine di validità di quindici giorni.
La legge demanda in ultimo ad un ulteriore decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla propria entrata in vigore, la definizione di modalità ulteriori attraverso le quali consentire ai lavoratori l’acquisizione gratuita della modulistica, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli istituti di patronato.
Tutto ciò significa, dunque, non soltanto che la manifestazione di volontà di risolvere il rapporto ad opera del lavoratore deve essere veicolata attraverso un atto necessariamente scritto, ma tale forma deve corrispondere necessariamente a quella tipizzata dall’emanando modello la cui validità viene delimitata tempo per tempo, dalla data di emissione, con frequenza quindicinale.
MG
Si segnala che la legge 17 ottobre 2007 n. 188 è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.