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(DCU) - L’ESISTENZA DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO NON PUO’ IMPEDIRE IL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO ILLEGITTIMI (CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, 18.07.2007, CAUSA C-119/05)
Con la recente sentenza del 18 luglio 2007, la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha stabilito il principio secondo cui l’esistenza di una sentenza passata in giudicato non può impedire il recupero di un aiuto concesso in violazione del diritto comunitario.
Punto cruciale della fattispecie in esame è stabilire se sia lecito pretendere il rispetto dell’intangibilità del giudicato ove ciò impedisca il recupero di un aiuto che non avrebbe mai dovuto essere erogato.
La Corte riconosce l’importanza del principio dell’autorità della cosa giudicata, presente in tutti gli ordinamenti degli Stati membri e nello stesso ordinamento comunitario. Ed, invero, in più occasioni i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato il rispetto della res judicata nei rapporti tra il diritto comunitario e quello nazionale. Tuttavia, nei casi citati, il rispetto del principio non intaccava i poteri degli organi comunitari in quanto la controversia rimaneva circoscritta nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Nel caso di specie, invece, la controversia interna travalica l’ambito nazionale e incide sul principio della ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.
MG
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