Lug

02

09

(DIM) - ASSUNZIONE DEGLI STRANIERI CON LA SOLA RICEVUTA DELLE POSTE ( Direttiva del 20 febbraio 2007 del Ministero dell’Interno)

La direttiva del Ministero dell’interno parte dalla constatazione che il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno non può costituire un pregiudizio per il datore di lavoro né per il lavoratore.
Pertanto, la direttiva ritiene assimilabile tale situazione a quella dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui alla precedente direttiva del 5 agosto 2006 che ammetteva sia l’assunzione che la prosecuzione del rapporto di lavoro dello straniero in possesso del solo “cedolino” di presentazione dell’istanza.
La possibilità di dar corso immediatamente al rapporto di lavoro è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni:
- presentazione della richiesta di permesso di soggiorno allo Sportello Unico nel termine di otto giorni dall’ingresso in Italia;
- sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- possesso di una copia della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno consegnata dallo Sportello Unico;
- possesso della ricevuta di presentazione della richiesta di soggiorno rilasciata dagli uffici abilitati di Poste Italiane.

S. C.

Si segnala che la Direttiva è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina "contatti".