Gen

13

08

(DPU)- ILLEGITTIME LE INSEGNE PUBBLICITARIE LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE (Consiglio di Stato, 28 giugno 2007 n. 3782)

Nella pronuncia in commento, il Consiglio di Stato fornisce un’importante disamina legislativa in tema di corretta collocazione di insegne visibili agli automobilisti:
“va rilevato, anzitutto che, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del d.lgs. n. 285/1992, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle starde, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradle, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.
A norma del comma 7 della medesima norma, “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”. Tuttavia, le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall’ente proprietario della strada e sempre che non pregiudichino la sicurezza della circolazione stradale.
In particolare, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, l’insegna di esercizio è definita come “la scritta n caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi … installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il giudice amministrativo ha ritenuto che un’insegna, in quanto non collocata in prossimità dell’ingresso dell’azienda, fosse qualificabile come insegna di esercizio. Ed invero questa si trovava su una parte del tetto del capannone di produzione dell’impresa stessa, situato su un lato differente rispetto a quello di accesso agli uffici aziendali e da tale lato visibile solo parzialmente e in posizione rovesciata, costituendo pertanto un’insegna pubblicitaria.

S. C.

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.