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(DL)- LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI PAGARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLA RETRIBUZIONE DOVUTA SINO AL REINTEGRO ANCHE SE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SIA STATO LIQUIDATO IN MISURA INFERIORE (Cass. Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno stabilito che, in caso di annullamento del licenziamento, con ordine di reintegrazione e condanna dell’azienda al risarcimento del danno, in misura tuttavia inferiore alla retribuzione relativa al periodo tra la data del recesso e quella della reintegrazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare i contributi previdenziali su un importo commisurato all’intera retribuzione contrattualmente dovuta.
L’obbligo contributivo, commisurato a tale retribuzione non viene meno se, a casa del suo inadempimento, la prestazione originariamente pattuita si trasforma in un’altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, mentre sul piano previdenziale non rileva lo strumento attraverso il quale tale obbligazione viene adempiuta.
Per questi rilievi, non viene in considerazione la fattispecie della contribuzione figurativa, la quale sussiste in presenza di determinati eventi che impediscono la prestazione lavorativa e pertanto non vi è obbligo di contribuzione, ma il periodo è ugualmente coperto da contribuzione figurativa a carico della collettività per esigenze generali di tutela.
Non viene altresì considerata l’ipotesi in cui, successivamente al licenziamento illegittimo il lavoratore abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro, circostanza che rende impossibile per il lavoratore la coesistenza di una pluralità di rapporti assicurativi ma che non incide sulla persistenza dell’obbligo contributivo a carico dell’originario datore di lavoro.

S. C.

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