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(DC) - Concorrenza sleale: insussistenza nel caso episodico di sottrazione di clienti (Cassazione civile , sez. I, sentenza 30.05.2007 n. 12681)
Nella recente sentenza del 30 maggio 2007, n. 12681, la Suprema Corte di Cassazione afferma come non costituisca atto di concorrenza sleale il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività.
La condotta concorrenziale sleale – ribadisce la Corte – non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente.
Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità stabiliscono il seguente principio di diritto:
“l'illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente. dei suo avviamento sul mercato. Di conseguenza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività”.
MG
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