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(DB) - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE PER LE BANCHE CHE NEGOZIANO UN ASSEGNO NON TRASFERIBILE (CASS., SEZIONI UNITE CIVILI, 26.06.2007, N. 14712)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14712 del 2007 intervengono sull’annosa questione: in quale tipo di responsabilità incorre la banca negoziatrice che paghi l’assegno a persona non legittimata?

Ed, invero, da anni dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla categoria da attribuire a questo tipo di responsabilità, atteso che la banca negoziatrice non è legata da un rapporto contrattuale con l’emittente l’assegno e considerata la peculiarità della responsabilità che comunque risale a essa ove il pagamento non sia regolare.

La sentenza in commento, abbandonando le precedenti impostazioni di responsabilità aquiliana e responsabilità ex lege, perviene a fissare una sorta anomala di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, osservando che la clausola di non trasferibilità sta a tutelare, in virtù della rigida disciplina imposta dal comma 2 dell’articolo 43 del Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, tutti gli interessati all’operazione di riscossione, ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l’assegno venga pagato con le modalità e nei termini previsti dalla norma e che in concreto la banca negoziatrice si conformi a essa, trattandosi per di più di un rapporto asimmetrico, disponendo la banca di competenze e di strumenti che normalmente non hanno i singoli privati.

Più specificamente, le sezioni Unite ritengono di estendere al settore bancario – in particolare in ordine alla responsabilità della banca negoziatrice – l’obbligazione da “contatto sociale”.

Da tale tipo di responsabilità discende, ovviamente, il termine ordinario di prescrizione decennale indicato dall’art. 2946 c.c.

MG

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