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(DL)- ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE COMUNICATO INSIEME ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI (Cass. sez. lavoro n. 15050 del 4 luglio 2007)
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare comunicato contestualmente alla contestazione degli addebiti.
Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, un’azienda ha contestato ad un suo dipendente il rifiuto di sottoporsi al controllo di malattia. Nella stessa lettera l’azienda ha fatto presente che la condotta tenuta dal dipendente era tale da minare alla radice la fiducia posta a fondamento del rapporto di lavoro e ne legittimava l’interruzione “con effetto immediato”.
In particolare, nella comunicazione in questione, si legge: “la presente deve valere quale preavviso di licenziamento per giusta causa con l’espresso avvertimento che la misura verrà confermata se non perverranno convincenti ragioni e controdeduzioni in relazione a tale comportamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della presente”.
La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione dell’addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in quanto ciò annullerebbe di fatto il termine fissato per la difesa del lavoratore.
Il testo della lettera, secondo la Corte, appare ambiguo in quanto dopo aver comunicato che l’infrazione contestata mina la fiducia alla base del rapporto di lavoro e giustifica l’interruzione con effetto immediato, aggiunge che la stessa comunicazione deve valere quale preavviso di licenziamento e successivamente viene concesso un termine di 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni ma poi si avverte che in mancanza “la misura sarà confermata”. Tale ultima espressione ben può essere interpretata nel senso della conferma di una misura disciplinare che sia stata già adottata.
S. C.
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