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(DCU)- SE LA NOTIFICA INIZIALE E'COMPLETA,LA VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITA'DEGLI AIUTI NON PUO'ESSERE RITARDATA DALLA COMMISSIONE (TRIBUNALE DI PRIMO GRADO,SEZ.V,03.05.2007,CAUSA T-357/02)
Con la sentenza del 3 magio 2007, relativa alla causa T-357/02, il Tribunale di primo grado ha affermato che l’esame di compatibilità va effettuato in tempi rapidi per consentire allo Stato membro di conoscere gli orientamenti della Commissione in ordine alla posizione che assumerà, o potrebbe assumere, rispetto all’aiuto.
Detto esame deve partire dal giorno successivo alla notifica completa, che si ha quando lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che le misure statali sono compatibili con il Trattato e di distinguerle così da quelle che sollevano dubbi quanto a tale incompatibilità.
La Commissione potrà, entro due mesi, adottare una decisione. Se la Commissione non ha adottato una decisione entro due mesi su una notifica completa, si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato e lo Stato membro interessato potrà quindi attuare le misure in questione.
Tutto ciò, afferma il Tribunale, atteso che le garanzie procedurali nel delicato settore degli aiuti di Stato sono poste a tutela sia degli Stati membri che predispongono misure di ausilio sulla base di una normativa certa sia dei beneficiari della misura.
MG
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