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(DM)- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA:USO DI ESPEDIENTI STILISTICI (CASS. CIV. SEZ. II 16.05.2007 N. 11259)

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte di Cassazione afferma che: “ il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva”.
La controversia in questione, traeva origine da un articolo di stampa nel quale venivano riportati ampi stralci delle dichiarazioni rese da un pentito sul conto di un magistrato inquisito ad un sostituto procuratore. In tale articolo si poneva in risalto che il contenuto di queste dichiarazioni era rimasto praticamente sconosciuto e senza effetto per circa tre anni, ponendo in cattiva luce l'operato del sostituto procuratore.
In verità le dichirazioni del pentito raccolte dal sostituto procuratore erano state successivamente trasmesse, in segretezza, ad altre due Procure della Repubblica, ma tale circostanza non era stata affatto considerata nella redazione dell’articolo.
Conclude pertanto la Corte: è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato”.

S. C.

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