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(DL)- SANZIONI DISCIPLINARI:CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E IRROGAZIONE NON TEMPESTIVA DELLA SANZIONE (Cass. sez. lav. 09.05.2007 n. 10547)

In riferimento all’ipotesi in cui la sanzione disciplinare venga irrogata a distanza di tempo dalla contestazione dell’addebito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “il principio di immediatezza del procedimento disciplinare deve essere applicato con riferimento al momento della contestazione dell’infrazione e non a quello dell’irrogazione della sanzione, tenuto conto della necessità di usare, quale chiave di lettura dell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro il principio della buona fede al fine di evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all’incolpato un effettivo diritto di difesa (o rendendo difficile l’esercizio dello stesso) si pongano come violazione dell’art. 7 St. lav., ma anche quale trasgressione in re ipsa della buona fede”.
Pertanto, conclude la Corte: “mentre la contestazione disciplinare deve avvenire in ogni caso nell’immediato ridosso dell’infrazione (ovvero dalla notizia che di essa abbia avuto il datore di lavoro), l’irrogazione della successiva sanzione può avvenire anche a distanza di tempo, sempre nel rispetto del principio della buona fede contrattuale”.

SC

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