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(DF)- IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON E'OPPONIBILE AL COMODANTE (CASS.SEZ.I CIVILE,13.02.2007,N.3179)

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha stabilito che: “quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori ( o convivente con figli maggiorenni non a autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, contrariamente a quanto sostenuto, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile” e dunque “ove, come nella specie, si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario – il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda ex art. 1810 c.c.) e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato”.

SC

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