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(DL)- LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI CHI SI SOTTRAE ALLA VISITA DI CONTROLLO (CASS.SEZ.LAV.,20.02.2007,N.3921)
In una recente pronuncia, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che “la reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le prestabilite ore della giornata costituisce un onere all'interno del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto. Per il caso poi che, come nella specie, il contratto collettivo imponga espressamente l'obbligo di reperibilità e quello di dare comunicazione all'azienda della impossibilità di osservare le previste fasce orarie, variamente sanzionandone il mancato rispetto, il principio in più occasioni enunciato è che il dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica o di un trattamento terapeutico durante l'orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza e indifferibilità, e cioè di una necessità di effettuarli sorta durante le ore della possibile visita di controllo”.
SC
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