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(DL)- OBBLIGO DEL LAVORATORE DI RITIRARE IL LIBRETTO DI LAVORO PRESSO L'AZIENDA AL TERMINE DEL RAPPORTO (CASS.SEZ.LAV.,17.04.2007,N.9107)

In base all’art. 6 ultimo comma della Legge n. 112/1935, istitutiva del libretto di lavoro, al termine del rapporto di lavoro l’azienda deve consegnare il libretto al lavoratore, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio.
Poichè il primo comma della precitata norma prevede che il libretto resti depositato presso il datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma dispone una consegna personale del libretto al lavoratore ( il quale ha l’obbligo di rilasciare ricevuta) nel luogo in cui esso è depositato.
La Suprema Corte ha altresì stabilito che il lavoratore deve coooperare all’adempimento dell’obbligo di restituzione del libretto posto a carico del datore di lavoro recandosi a atl fine presso l’azienda alla cessazione del rapporto. Ne deriva che, in assenza di collaborazione da parte del lavoratore, non è configurabile alcun inadempimento né responsabilità del datore di lavoro per la ritardata restituzione.

SC

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