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(DS)- LA LIBERA SCELTA DEL MEDICO E'UN DIRITTO DEL PAZIENTE (CASS.SEZ.I CIVILE,14.05.2007,N.11000)

La libera scelta del medico curante è un diritto del paziente, ma soggiace comunque al limite oggettivo della disponibilità dell’organizzazione dei servizi sanitari (art. 19, comma 2, della legge n. 833 del 1978), il che comporta che l’assistenza medica pubblica può essere erogata esclusivamente dai sanitari dipendenti o convenzionati operanti nelle Unità sanitarie locali o nel Comune di residenza del cittadino (art. 25, comma 3).

E se è pur vero – come affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 6105 del 1988 – che, in ossequio alla libertà di scelta del medico, il paziente può ottenere deroga per l’assistenza da parte di un medico di altro Comune, vero è però altresì che ciò è consentito solo alla duplice condizione che in un comune si verifichi una situazione di cd. monopolio oggettivo (in ragione del ridotto numero di abitanti che consenta l’assegnazione in quell’area di un solo medico) e che, comunque, la deroga operi con singoli provvedimenti autorizzatori per assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti che la richiedono alla competente Unità sanitaria.

MG

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