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(DL)- TRASFERIMENTO:OBBLIGO CONTRATTUALE DI INTERPELLARE IL LAVORATORE (CASS.SEZ.LAV.,02.03.2007,N.4936)
Un dipendente di una società di assicurazioni sosteneva l’illegittimità del proprio trasferimento, in quanto l’azienda, in violazione dell’art. 60 del contratto collettivo nazionale, non gli aveva dato la possibilità di esporre le ragioni personali e familiari di particolare gravità ostative al trasferimento. Il Pretore ha rigettato la domanda mentre, in grado di appello, il Tribunale di Napoli ha annullato il trasferimento, ritenendo che in base all’art. 60 del ccnl l’azienda fosse tenuta a richiedere al lavoratore, prima di decidere il trasferimento, se sussistevano ragioni personali o familiari ostative. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale non ha correttamente interpretato la clausola contrattuale, secondo il suo testo letterale (come previsto dall’art. 1362 cod. civ.) in quanto questa doveva intendersi riferita a situazioni già a conoscenza dell’azienda e non comportava pertanto un onere di previo interpello del lavoratore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso osservando che la contraria interpretazione suggerita dalla società ricorrente renderebbe l’applicazione della stessa del tutto aleatoria, in quanto affidata alla casuale conoscenza, da parte dell’azienda, di situazioni familiari e personali del lavoratore.
SC
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