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(DL)- CONTRATTO A TERMINE SOLO SE GIUSTIFICATO (TRIBUNALE DI ROMA,02.04.2007,N.6445)

Per il contratto a tempo determinato, uno dei contratti di lavoro a quali fanno spesso ricorso gli operatori commerciali soprattutto nei periodi di maggior lavoro, il Tribunale Civile di Roma - sezione Lavoro, chiarisce attraverso il caso di specie, sia il contenuto della disciplina della materia che l’orientamento giurisprudenziale conseguente.
Ci deve essere un motivo preciso per mettere un termine al contratto di lavoro. La sentenza che segue si occupa dei limiti previsti dalla nuova legge del 2001 (si tratta del decreto legislativo n. 368/2001) per l’utilizzazione di questo tipo di contratto di lavoro. La norma, infatti, consente l’apposizione del termine solo per ragioni oggettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In tali sole ipotesi, la legge consente una deroga al principio della normalità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Orbene, non è sufficiente l’indicazione generica della categoria di motivi che giustificano l’apposizione del termine (ad esempio: “per ragioni di carattere tecnico”), ma è necessario specificare dettagliamene le ragioni concrete ed effettive.
Ed, invero, la normativa dei contratti a termine prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di fornire specificazione delle ragioni tecnico organizzative o sostitutive poste a fondamento del ricorso ad una tale tipologia contrattuale.
Secondo il Giudice chiamato a decidere, affinché il termine sia valido non è sufficiente l’uso di clausole generiche ma occorre che nel contratto di lavoro siano ben specificate le esigenze dell’azienda che hanno reso necessaria l’assunzione a tempo limitato. La nuova legge non ha, infatti, significato una inversione di rotta rispetto al principio che il contratto a tempo indeterminato è la regola ed i casi di apposizione del termine costituiscono l’eccezione Nel caso esaminato il Tribunale ha, dunque, rilevato che l’azienda non aveva provato l’esistenza di idonee ragioni giustificatrici. Dunque ha dichiarato la nullità della clausola che prevedeva il termine ed ha condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate.

MG

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