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INDEDUCIBILE L'ASSEGNO AL CONIUGE DIVORZIATO (CORTE COSTITUZIONALE,29.03.2007,N.113)
L’ammontare dell’assegno che, ai sensi dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, viene corrisposto in unica soluzione al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, ai fini dell’IRPEF non è deducibile dal reddito dell’altro ex coniuge che lo ha versato. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale nella Ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113.
L’assegno periodico è determinato dal giudice ed è suscettibile di essere revisionato in futuro al verificarsi di determinate condizioni, mentre l’assegno versato in una sola volta per un verso non corrisponde alla capitalizzazione dell’assegno periodico e per altro verso è liberamente concordato dalle parti al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali, tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico. Il legislatore fiscale ha tenuto conto di tali differenze nella disciplina della deducibilità di detti assegni dall’imponibile IRPEF. Infatti, osserva la Corte, “il legislatore, nel caso di corresponsione di un capitale una tantum – sicuramente di importo maggiore di un assegno periodico –, ha preferito tutelare l’accipiens (cioè il coniuge economicamente più debole, lasciando simmetricamente immutato l’ordinario carico fiscale del solvens, senza prevedere, quindi, alcuna deduzione per tale esborso; nel caso degli assegni periodici, lo stesso legislatore ha invece ritenuto di assimilarli ai redditi di lavoro dipendente assoggettandoli a tassazione in capo al coniuge che li percepisce e correlativamente, al fine di evitare doppie imposizioni, li ha considerati oneri deducibili da parte del coniuge che li corrisponde; e ciò, in ragione sia della loro periodicità (e, quindi, della loro pertinenza a più periodi d’imposta) sia della possibilità di una loro revisione economica per sopraggiunti giustificati motivi; data la diversità delle evidenziate situazioni giuridiche e di fatto, la discrezionalità del legislatore circa l’individuazione dei casi di deducibilità di oneri e spese dal reddito imponibile del solvens è stata esercitata, nella specie, in modo non irragionevole al fine di perseguire finalità sociali di tutela differenziata dei coniugi, tenendo conto della diversità delle situazioni”.
SC
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