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(DL)- IL CITTADINO ITALIANO LICENZIATO A NEW YORK DA UN'IMPRESA ITALIANA HA DIRITTO ALLA TUTELA DELL'ART.18 ST.LAV. (CASS.SEZ.LAV.,09.05.2007,N.10549)

Un dipendente della Banca di Roma, filiale di New York, ha convenuto dinanzi al Pretore di Roma la società datrice di lavoro deducendo l’illegittimità del licenziamento intimatogli e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Pretore adito ha rigettato la domanda, con sentenza confermata in appello dal Tribunale. Con sentenza n. 15822/2002 la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sorto ed eseguito all’estero, doveva ritenersi regolato secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980, dalla legge del luogo della prestazione lavorativa, a meno che tale legge non risultasse manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano, e che, è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano una legge che in linea generale non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato.
Il giudice del rinvio, designato nella Corte di Appello di L’Aquila, ha affermato l’illegittimità del licenziamento e ha condannato la Banca alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno, ritenendo applicabili le disposizioni della legge italiana. Ad avviso della Corte territoriale, la legislazione dello Stato di New York, applicabile secondo i criteri di collegamento fissati dalla Convenzione di Roma, deve ritenersi contraria all’ordine pubblico italiano perché non assicura in via generale una tutela contro i licenziamenti ingiustificati; trova quindi applicazione la legge italiana in base al principio fissato dall’art. 16 comma 2 della legge n. 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), con la tutela prevista dall’art. 18 Stat. Lav..
L’azienda ha proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di L’Aquila.
La Suprema Corte con pronuncia n. 10549 del 9 maggio 2007 ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte di L’Aquila ha correttamente accertato le contrarietà all’ordine pubblico della normativa di legge americana che consente il recesso “ad nutum” e pertanto non tutela il lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. La Cassazione ha inoltre affermato l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav.

MG

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