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(DM)- DEFINIRE GIUDA L'AUTORE DI UN TRADIMENTO POLITICO RIENTRA NEL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA (CASS.SEZ.V PENALE,12.09.2006,N.29935)
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, il responsabile della sezione locale di un partito politico aveva fatto affiggere nella bacheca della sezione un manifesto nel quale definiva due consiglieri comunali “giuda” e quindi “traditori” degli elettori, in quanto essi si erano dissociati dalla linea ufficiale del partito.
La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del reato di diffamazione in quanto “il diritto di critica sancito dall'art. 21 Cost. consente, nel corso delle competizioni politiche o sindacali, toni aspri e di disapprovazione e che il limite a tale condotta è dato dalla condizione che la critica non trasmodi in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario”. L’affissione del manifesto e la definizione dei due politici come "giuda" non era da intendere come attacco personale ma come “atto politico dell’imputato. Questi, nella veste di commissario della sezione di un partito politico, aveva inteso portare a conoscenza degli elettori la scelta, altrettanto politica delle attuali parti civili, di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo, ponendosi anche nelle condizioni di una successiva espulsione dal partito”.
SC
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