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(DL)- LE GARANZIE DETTATE DALL'ART.7,COMMI 2 E 3,L.300/1970 TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE (CASS.,SEZIONI UNITE CIVILI,30.03.2007,N.7880)
Con la pronuncia 7880/2007, le Sezioni Unite della Cassazione tornano a pronunciarsi sul regime giuridico del licenziamento disciplinare del dirigente d’azienda.
Con il nuovo intervento, le Sezioni Unite precisano che la libera recedibilità dal rapporto di lavoro in essere con un dirigente non esclude che alcune regole dettate per i licenziamenti individuali trovino comunque applicazione.
Viene così privilegiata la conclusione più garantista che estende le procedure previste dai commi 2 e 3 dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutti gli appartenenti alla categoria dei dirigenti, quale che sia la collocazione dei medesimi nell’organizzazione produttiva datoriale.
Le sezioni Unite precisano, poi, che le conseguenze del licenziamento adottato in violazione della norma statutaria si risolvono non nella nullità dell’atto di recesso, ma nella non valutabilità dei fatti irritualmente contestati e, quindi, nella ingiustificatezza del licenziamento e nel conseguente diritto al preavviso e all’indennità supplementare.
MG
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