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(DL)- ILLECITA L'IMPOSIZIONE DI FORMALISMI PRETESTUOSI PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI SINDACALI (CASS.SEZ.LAV.,18.04.2007,N.9250)

E’ antisindacale il licenziamento intimato a un sindacalista per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, quando il comportamento del datore di lavoro evidenzia una pretestuosità e una fiscalità tali da concretare delle vere e proprie mini provocazioni.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza del 18 aprile 2007, n. 9250.

I giudici di legittimità hanno così confermato come il diritto alla fruizione dei permessi non sia subordinato a poteri di concessione, autorizzazione o comunque discrezionali del datore di lavoro, né alla salvaguardia delle esigenze aziendali. Ed, invero, per esercitare il diritto il lavoratore è tenuto soltanto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta e tramite le rappresentanze sindacali aziendali al datore di lavoro, per renderlo edotto delle proprie intenzioni, ma non già per richiedere al medesimo provvedimenti concessivi, autorizzativi o comunque discrezionali.

Nella fattispecie, era emerso che il sindacalista, nel comunicare la fruizione di un permesso sindacale non retribuito, aveva fornito tutte le indicazioni relative alla sua qualità e alle ragioni dell’assenza dal posto di lavoro, e che le pretese datoriali volte ad ottenere forme determinate nelle comunicazioni e la reiterazione di richieste già esaudite costituivano un fiscalismo e una pretestuosità tali da concretare mini provocazioni e mini persecuzioni.

MG

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