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(DUE)- LIMITI DELLA PUBBLICITA' COMPARATIVA (CORTE DI GIUSTIZIA UE,19.04.2007,C-381/05)

La Corte di Giustizia, con un’articolata pronuncia, è intervenuta su alcune richieste di interpretazione delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa.
Il caso da cui trae origine la pronuncia in esame riguarda le pratiche pubblicitarie utilizzate da una società belga produttrice di birra. In particolare, sul collo delle bottiglie e sull’imballaggio di cartone erano apposte varie diciture con le quali i consumatori venivano indotti a ritenere che si trattasse di una birra fabbricata con il metodo champenois. Detta società vantava, inoltre, l’originalità della nuova birra, evocando le caratteristiche del vino spumante e, soprattutto, quelle dello champagne.

Orbene, deve essere considerata pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto anziché a un’impresa o un bene determinato e come tale soggetto alla disciplina comunitaria di riferimento. A nulla rileva il fatto che il medesimo messaggio individua un numero più ampio di concorrenti dell’operatore pubblicitario o di beni e servizi che essi offrono.

Con questo monito pronunciato nel procedimento C-381/05, la Corte di Giustizia ha ampliato gli ambiti applicativi della direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole comparativa modificata dalla direttiva n. 97/55.

La Corte ha inoltre affermato che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d’origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito: se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte, una tutela delle denominazioni d’origine che finisse con il vietare categoricamente raffronti tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazioni d’origine sarebbe ingiustificata e non troverebbe fondamento nelle disposizioni della direttiva.

SC

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