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(DUE)- SOCIETA':SONO ILLEGITTIME LE DISPOSIZIONI CHE MODULANO L'IMPOSIZIONE FISCALE IN RAGIONE DELLA SEDE (CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,GRANDE SEZIONE,13.03.2007,CAUSA C-524/04)

Con la recente sentenza del 13.03.2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito il seguente principio di diritto: “La libertà di stabilimento di una società, derivante dagli articoli 43 e 48 del Trattato Ce, è ristretta dalla disposizione di uno Stato membro secondo cui gli interessi versati da una società con sede in tale Stato su prestiti infragruppo vanno qualificati come utili distribuiti quando superino un rendimento economico ragionevole – e, pertanto, sottoposti all’imposta di società invece che dedotti dall’imponibile – applicabile soltanto se la società mutuante abbia sede in un diverso Stato membro”.

Dato, infatti, che le società, sulla scorta degli articoli 43 e 48 del Trattato Ce, hanno diritto a svolgere la loro attività in un territorio diverso da quello dello Stato membro d’origine attraverso una controllata, una succursale o un’agenzia, la loro libertà di stabilimento sarebbe ostacolata da disposizioni che modulano l’imposizione fiscale in ragione della sede della controllante attribuendo benefici fiscali soltanto a gruppi composti da società con sede nel territorio nazionale.

MG

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