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(DL)- DANNO DA PERDITA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE (CASS.SEZ.LAV.,4.04.2007,N.8475)

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore, inizialmente destinato a mansioni che richiedono una particolare preparazione o corrispondente esperienza di lavoro, sia successivamente adibito a mansioni inferiori o addirittura venga lasciato inattivo, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno da perdita di esperienza professionale, incidente sul patrimonio, anche se non esattamente determinabile nell’ammontare.

SC

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