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(DL)- CASSINTEGRATI:MANCATA COMUNICAZIONE ALL'INPS DELLA NUOVA OCCUPAZIONE (CASS.SEZ.LAV.,21.02.2007,N.4004)

Il lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria, ove reperisca un’occupazione deve darne comunicazione all’INPS. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’art. 8 comma quinto D.L. 21 marzo 1988 n. 86 prevede la perdita dell’integrazione salariale non solo per il periodo successivo all’inadempimento ma anche per quello precedente. Ne consegue il diritto dell’INPS di ottenere la restituzione dell’intero importo corrisposto a titolo di integrazione salariale.
Secondo la Suprema Corte, la tesi secondo la quale la decadenza dell’integrazione salariale dovrebbe limitarsi al periodo successivo all’inizio dell’attività lavorativa da parte del cassintegrato vanificherebbe la norma in esame, volta ad assicurare, da un lato, l’efficacia dei controlli dell’INPS diretti da un lato a ridurre il lavoro nero e a garantire, dall’altro, che, nel rispetto dell’art. 38 Cost. “le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati”.

SC

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