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(DF)- MODIFICA AFFIDAMENTO DEL MINORE:GENITORE RESIDENTE IN ALTRO STATO (CASS.SEZ.UNITE,20.02.2006,N.27188)

Nell’ipotesi in cui il giudice italiano modifichi il precedente provvedimento di affidamento del minore a favore di un genitore residente in altro Stato, ciò non autorizza quest’ultimo a prelevare il minore e a trasferirlo dallo Stato membro in cui risiedeva insieme al precedente affidatario.
La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, spiega che: “il regolamento CE n. 2201/2003 si occupa delle decisioni di divorzio, separazione personale ed annullamento del matrimonio, ed inoltre delle decisioni in tema di “responsabilità genitoriale”, in esse espressamente includendo quelle sull’affidamento dei figli minori (articolo 1).
L’articolo 21 comma 1 fissa il principio generale secondo cui ciascuno Stato membro riconosce le decisioni pronunciate in altro Stato senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il riconoscimento, dunque, è automatico.
Con specifico riferimento alle decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive in uno Stato membro, l’articolo 28 comma 1 stabilisce che sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purchè siano state notificate. Dal collegamento delle riportate norme emerge che le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell’automatico riconoscimento (restando l’eventuale disconoscimento subordinato ad un’iniziativa di parte), non possono solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, all’uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un’apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell’interessato. La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del riconoscimento automatico), trova logica giustificazione nella forte incidenza delle pronunce sull’affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall’ambiente e dall’abitudini di vita in atto”.

SC

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