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(DL)- TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE PER SCARSA EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE (CASS.SEZ.LAV.,23.02.2007,N.4265)

Nel caso in esame, un dipendente delle Poste Italiane, con qualifica di quadro, era stato trasferito ad un’altra agenzia con riduzione della sua indennità di funzione, in quanto da un’indagine ispettiva, egli risultava responsabile di disservizi nel recapito della corrispondenza, per carenze organizzative e scarsa efficienza nella gestione del personale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e, nel merito, ha rigettato la domanda di annullamento del trasferimento richiamando la sua giurisprudenza (Cass. n. 17786 del 2002) secondo cui: “Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 cod. civ., piuttosto che, sia pure tipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.”

SC

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