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(DL)- TRATTAMENTO MATERNITA':NON OCCORRE LA PRODUZIONE DELLE PREVISTE CERTIFICAZIONI (CASS.SEZ.LAV.,16.02.2007,N.3620)

Per ottenere il trattamento di maternità non è indispensabile che la lavoratrice produca le previste certificazioni se, di fatto, il datore di lavoro è a conoscenza di quanto verificatosi.
Nel caso in questione una lavoratrice dipendente, dopo aver avuto un bambino, è stata licenziata al termine del periodo di astensione obbligatorio per maternità. Il datore di lavoro, che ella aveva convenuto in giudizio ai fini dell’accertamento e dichiarazione della nullità del licenziamento per violazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri e conseguente reintegra nel posto di lavoro, si era difeso sostenendo, tra l’altro, che la dipendente non aveva presentato né il certificato di gravidanza né quello di assistenza al parto, né quello di esistenza in vita del bambino.
La Suprema Corte, ha tuttavia stabilito che ciò che condiziona il diritto alla retribuzione è in realtà il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di gravidanza della dipendente, non il fatto formale dell’invio del certificato medico. Altrettanto vale per ciò che riguarda il parto e l’esistenza in vita del bambino.
Nel caso in esame, occorreva accertare, pertanto, se il datore di lavoro avesse avuto conoscenza, in concreto, della gravidanza della dipendente e dall’indagine compiuta in primo grado era risultata indiscussa la preventiva conoscenza da parte della società dello stato di gravidanza, chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta in atti, relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti.

SC

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