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(DL)- TRASFERIMENTO:IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE DI PRESENTARSI NELLA NUOVA SEDE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO (CASS.SEZ.LAV.,05.01.2007,N.43)
La Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento di trasferimento di un dipendente non deve necessariamente recare l’indicazione dei motivi, né quindi vi è l’obbligo di rispondere alla richiesta in tal senso avanzata dal lavoratore, non essendo prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l’onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, come previsto dall’art. 2103 c.c.
Inoltre, qualora il lavoratore proponga l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, al giudice di merito compete un giudizio di proporzionalità tra azione e reazione che si sottrae a censure in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente in quanto la mancata presenza in servizio nella nuova sede costituiva una reazione eccessiva e non proporzionata all’inadempimento datoriale.
SC
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