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(DL) - LAVORO A PROGETTO:PRESUNZIONE ASSOLUTA DI LAVORO SUBORDINATO IN CASO DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (TRIB.MILANO,08.01.2007,N.40-TRIB.MILANO,18.01.2007,N.146)

Ai sensi dell’art. 69 comma I del Dlgs. n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61 comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La giurisprudenza ha sinora sostenuto il carattere relativo della presunzione in argomento, ma le recenti pronunce del Tribunale di Milano invertono la rotta aderendo alla tesi del carattere assoluto.
Pertanto, la mancanza di specificità del progetto contenuto nel contratto comporta che il rapporto deve ritenersi sorto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalle modalità con le quali si è di fatto svolto il rapporto di lavoro.
Il medesimo Tribunale precisa che per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto, nel senso che esso non può ritenersi adeguatamente descritto ove consista nella semplice elencazione delle mansioni attribuite al lavoratore senza alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.

SC

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