Gen

13

08

(DS)- IL MEDICO PUO' IMPORRE TRASFUZIONI DI SANGUE AL TESTIMONE DI GEOVA (CASS.SEZ.III CIV.,23.02.2007,N.4211)

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, un Testimone di Geova, a seguito di un incidente stradale, veniva ricoverato presso il pronto soccorso di un ospedale ed immediatamente trasferito nel reparto rianimazione per una grave emorragia in atto. Nel corso di un successivo intervento chirurgico veniva sottoposto a trasfusione sanguigna, nonostante avesse dichiarato, quando era ancora cosciente, che, in ragione delle sue convinzioni religiose, non voleva che gli venisse praticato tale trattamento.
La Corte di Cassazione, in presenza di una fattispecie diversa da quella in cui la trasfusione venga effettuata su pazienti minori figli di Testimoni di Geova, stabilisce che “le trasfusioni sono necessarie per scongiurare il pericolo di vita del paziente; il sanitario che le effettui, seppure a conoscenza del rifiuto del paziente stesso, pone in essere un comportamento scriminato ex art. 54 c.p. che esclude la sussistenza di un danno risarcibile”.
Non si tratta, dunque, di valutare la legittimità del rifiuto alle cure, piuttosto il dissenso originario non deve più considerarsi operante quando successivamente il quadro clinico sia fortemente mutato con imminente pericolo di vita del paziente e senza possibilità di nuovo interpello del paziente ormai anestetizzato.

SC

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina "contatti".