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(DF)- IL FIGLIO MAGGIORENNE APPRENDISTA HA DIRITTO AL MANTENIMENTO (CASS.SEZ.I CIV.,11.01.2007,N.407)
La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età ma perdura immutato finchè il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica) ovvero finchè non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia tratto profitto per sua colpa.
A tal fine, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il rapporto di lavoro di apprendistato si distingue dagli ordinari rapporti di lavoro subordinato anche per quanto attiene al profilo retributivo.
Pertanto, il mero godimento di un reddito quale che sia non è sufficiente, in quanto occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo le modalità previste dall’art. 11 lett. c) della legge 25/1955) percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell’idoneità di detto trattamento ad assicurare al giovane, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata passata e futura del rapporto, la suddetta autosufficienza.
Nel caso di specie, il permanente status di studente presso un istituto alberghiero per conseguire un diploma, si è rivelato una circostanza suscettibile di concorrere alla formazione del convincimento del giudice in ordine al mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica.
SC
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