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(DR)- IL LAVORATORE CHE HA COMPIUTO 65 ANNI PUO' ESSERE REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO (CASS.Sez.lav.,6.02.2007,N.2582)
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2582 del 6 febbraio 2007 ha rigettato il ricorso proposto dalle Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la reintegrazione nel posto di lavoro di un dipendente illegittimamente licenziato disposta dal Pretore di Roma nel 1998 non fosse più applicabile in quanto, nel frattempo, il lavoratore aveva compiuto il 65° anno di età e dunque il rapporto di lavoro doveva ritenersi risolto ipso iure.
La Corte di Cassazione ha stabilito che dinanzi ad un giudicato che accerti il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore non può unilateralmente ritenere risolto il rapporto di lavoro per altra causa, dovendo l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta.
Peraltro, poiché il CCNL di settore, nella parte in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative, la società convenuta avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del lavoratore e non eccepire la presunta estinzione de iure del rapporto.