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(DR) - LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI FUNGIBILITA' TRA LE MANSIONI INSERITA NEL CCNL (CASS.Sez.lav.,24.11.2006,N.25033)

In tema di demansionamento, assume rilevanza decisiva la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25033 del 24.11.2006, la quale afferma che la contrattazione collettiva, nell’ambito e nel rispetto della prescrizione contenuta nel primo comma dell’art. 2103 c.c., può prevedere un sistema di classificazione del personale articolato in plurime qualifiche secondo l’apprezzamento discrezionale delle parti sociali, per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per valorizzare la professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione di nullità comminata dal secondo comma delle precitata norma.
Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto legittima la clausola di fungibilità espressa dall’art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, recante l’intercambiabilità delle mansioni, con esclusione delle mansioni tecniche, all’interno della stessa area operativa e di quella di base, sul presupposto della ricorrenza delle necessità di servizio, la cui sussistenza, nella specie, non risultava contestata, se non in termini assolutamente generici, dalla lavoratrice.
Resta fermo che le mansioni “intercambiabili” pur esprimendo diverse professionalità devono essere equivalenti, ossia riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica contrattuale.
In conclusione, secondo la Suprema Corte, se da un lato è necessario tutelare il lavoratore contro un indiscriminato ius variandi esercitato dal datore di lavoro, dall’altro è utile che la contrattazione collettiva preveda e disciplini meccanismi di scambio, avvicendamento o rotazione, in quanto, conclude la Corte, “rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare ossia la professionalità potenziale”.